Descrizione

La storia ha due volti: quello ufficiale, mendace e quello segreto e imbarazzante, in cui però sono da ricercarsi le vere cause degli avvenimenti occorsi” - Honorè de Balzac -

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano !" - Isaac Newton -

Contra factum non valet argumentum”

Visualizzazione post con etichetta Fascismo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Fascismo. Mostra tutti i post

mercoledì 8 settembre 2021

8 settembre 1943 - Italiani : "Badogliare". Tradimento e Strage di Stato annunciata

di Arturo Navone

Lo schifo totale, pur avendo sempre saputo, ovviamente, del tradimento, menzogne successive, annessi e connessi a ripercorrere questi avvenimenti pare di aprire il "vaso di pandora" e nemmeno finisce qui, in un articolo che ho trovato dopo aver fatto questo e che pubblicherò successivamente, è peggio ancora, non ha iniziato a tradire nel '42, come più avanti riporto, ma addirittura "Il 1 settembre 1939 scoppiava la Seconda guerra mondiale: quello stesso giorno Pietro Badoglio prendeva contatto col presidente americano Roosevelt per mezzo del console portoghese Da Vega", più tutta un'altra serie infinita di tradimenti. In un altro momento andremo poi a vedere la "famosa" costituzione dettata dal nemico dove tra il resto riporta che da subito eravamo sottoposti alle decisioni di organismi internazionali e  il trattato di pace impedisce all’Italia la punizione dei traditori in guerra. 
(...) "Solo dopo la defezione italiana noi abbiamo potuto raggiungere la vittoria" (...)
- Wiston Churchil - primo ministro inglese, dal "Taccuino Segreto"
"La resa dell'Italia fu uno sporco affare. Tutte le nazioni elencano nella loro storia guerre vinte e guerre perse, ma l'Italia è la sola ad aver perduto questa guerra con disonore, salvato solo in parte dal sacrificio dei combattenti della R.S.I."
- Dwight David "Ike" Eisenhower - comandante supremo delle Forze USA nello scacchiere europeo nel suo "Diario di Guerra".
«Penso che l’armistizio di Badoglio sia il più grande tradimento della storia»
- Sir B. L. Montgomery - fedmaresciallo generale britannico, 1° visconte Montgomery di Alamein e comandante dell’8ª armata in Africa e nella campagna d’Italia
"Io non mi pento di aver fatto tutto il bene che ho potuto anche agli avversari, anche ai nemici, che complottavano contro la mia vita, sia con l’inviare loro dei sussidi che per la frequenza diventavano degli stipendi, sia strappandoli alla morte. Ma se domani togliessero la vita ai miei uomini, quale responsabilità avrei assunto salvandoli ?"  
- Benito Mussolini -
"Il disonore planetario, indelebile, ammanta un popolo e una nazione culla della cultura e della civiltà occidentale, a causa di coloro, che, reietti anche dai loro presunti alleati, tradirono in un bagno criminale di sangue l'Italia, autoproclamandosi poi eroi ma in realtà servi del nemico al quale vendettero, prostituendosi, anche la patria e gli italiani oltre che l'anima e le famiglie" ...
- Arturo Navone -
ne paghiamo ancora oggi, carissime, le conseguenze ...


Contribuisci ora per la gioia di Sion

Una breve introduzione Quelle vergognose «badogliate», un sinonimo di tradimento.
Perchè si parla del "Tradimento" italiano e perchè scrivo "strage di stato annunciata" ?

Semplicemente perchè nessuno ne vuole parlare, come leggerete anche nel seguito tratto da wikipedia, l'Italia non dichiarò mai guerra alla Germania e tanto meno al Giappone, perchè non poteva, "Resa Incondizionata", nazione occupata, impossibilitata a fare atti di politica internazionale, impossibile dichiarare guerra che finì quindi alleata dell'Asse, così si spiegano tutte le menzogne e i presunti "crimini" tedeschi che erano attaccati dai loro alleati ... et voilà, spiegato l'arcano, il tradimento, Cefalonia, i soldati italiani deportati, le rappresaglie e via discorrendo ...

Il tutto condito dalle porcate di Badoglio e del Re che badavano soltanto ai loro interessi personali !!!
Parlando di tradimenti, anche questo non fu da poco, Seconda Guerra Mondiale - Patto nippo-sovietico di non aggressione, 13 aprile 1941, personalmente credo che insieme al tradimento italiano sia una delle maggiori cause della perdita della guerra.

Da parte alleata già il 21 agosto 1940 (solo due mesi dopo l'ingresso in guerra dell'Italia) il Foreign Office (Ministero degli Esteri inglese) nel suo documento analitico "Strategie future" individua nell'Italia l'anello debole dell'Asse, "il ventre molle" e proponeva di trattare una pace separata con noi.

La caduta di Tunisi, il 13 maggio 1943, cambiò radicalmente la situazione strategica. Ora l'Italia era esposta direttamente all'invasione Anglo-Americana, e per la Germania divenne imperativo controllare il Paese, diventato un bastione esterno del Reich. La caduta di Pantelleria e lo sbarco in Sicilia fecero precipitare la situazione. I tradimenti erano all'ordine del giorno da sempre Il Sabotaggio della Guerra Fascista contro le Demoplutocrazie Occidentali

I punti salienti del tradimento sembrarono iniziare dopo la deposizione di Mussolini il 25 luglio 1943, il nuovo capo del governo dichiarò "la guerra continua", una dichiarazione sibillina ma nel contesto poteva stare a significare con la Germania. 
In verità già dall'autunno del '42 tentativi di trattative con gli alleati erano stati condotti dal Duca Aimone d'Aosta, dalla Principessa Maria Josè, da Badoglio, da Caviglia e da Bastianini.


Il primo assassinato a tradimento della guerra civile italiana e il suo conseguente avvento.
Ettore Muti Tenente Colonnello.
dell'aeronautica
Ettore Muti"Gim dagli occhi verdi", forse il più grande eroe italiano, una medaglia d'oro al valor militare, dieci medaglie d'argento, 4 di bronzo, 5 croci di guerra, 2 croci di ferro tedesche, 2 medaglie al valore spagnole, 3 promozioni per merito di guerra, eroe di tre guerre italiane, fu il primo caduto della guerra civile in Italia. Erano circa le tre di notte del 24 agosto 1943. In quella notte, nella pineta di Fregene, ha inizio la guerra civile che strazierà l’Italia, di lì a poco, per due anni. E il fascista Muti, assassinato da altri italiani, ne è la prima vittima. Il delitto Muti fu invece chiaramente deliberato e voluto, inaugurando il sistema della eliminazione fisica degli avversari politici, in perfetto stile staliniano, con un colpo alla nuca, che fu caratteristico della guerra civile e causò all’Italia dolori e danni che durano ancora.

Il 25 luglio, giorno della caduta di Mussolini, Muti è in Spagna per conto del SIA, Servizio Informazioni Aeronautica, per cercare di recuperare un radar da un aereo statunitense precipitato, a Madrid, attraverso contatti con personalità conosciute durante la guerra civile, Muti venne a sapere che erano già iniziate le trattative con emissari angloamericani per l’armistizio e ne rimase sconvolto. Tornò a Roma indignato; confidò agli amici quanto aveva saputo e si scagliò contro Badoglio con parole di fuoco. Le sue escandescenze vennero riferite al Capo del Governo da informatori della Polizia e da agenti del SIM e Badoglio, che già era in preda allo sgomento, nel timore che Muti, per tentare la liberazione di Mussolini, prendesse contatto con i tedeschi e li avvertisse delle trattative in corso con gli alleati, terrorizzato di essere ammazzato dai tedeschi, lo fece assassinare, in circostanze a dir poco ambigue. Figura interessante la vedremo in un altro momento.

Quale era il clima politico di quelle giornate, durante le quali italiani e tedeschi, ancora alleati, cercavano di darsela a intendere a vicenda ? Gli italiani, assicurandoli che avrebbero continuato la guerra, nonostante la caduta del Fascismo e l’uscita di scena di Mussolini, e i tedeschi, fingendo di crederci.
A Roma, infatti, nella massima segretezza, le autorità militari elaboravano piani antitedeschi mentre ufficialmente, da parte degli alti comandi italiani, la collaborazione con la Germania continuava come se nulla fosse. 

Badoglio tentò di guadagnar tempo nei confronti dell'alleato tedesco ed intraprese accordi segreti con gli Alleati.

Vengono inviati almeno dal 4 agosto segretamente ambasciatori in Spagna ed in Marocco a prendere contatti con gli Ambasciatori inglesi. Dalla Spagna fanno capire che l'Italia non è nelle condizioni di trattare ma solamente d'arrendersi per cui ogni trattativa viene rinviata ai militari.

Il 6 agosto 1943 a Tarvisio, in un clima di reciproca sfiducia e di sospetto, il ministro degli esteri italiano Guariglia e il capo di stato maggiore Ambrosio si incontrano con i capi della diplomazia e dell’esercito tedeschi, Ribbentrop e Keitel.

I ministri degli esteri dell’Italia e della Germania, Raffaele Guariglia e Joachim Ribbentrop, e i capi dei due Comandi supremi, Vittorio Ambrosio e Wilhelm Keitel, si incontrano a Tarvisio. Ufficialmente è un incontro per fare il punto sulla situazione politica e militare dopo i cambiamenti avvenuti in Italia; ma l’atmosfera è di reciproca sfiducia e di reciproco sospetto. Nessuno dei protagonisti crede a quello che dice il suo omologo. Il luogo dell’incontro è stato proposto dai tedeschi. Tarvisio, in provincia di Udine, è a sette chilometri dal confine con l’Austria, ma si trova al di là dello spartiacque e le acque del suo torrente finiscono nel Danubio e poi nel Mar Nero. In tedesco è chiamato Tarvis. La delegazione tedesca è arrivata su un treno blindato, irto di mitragliatrici e con cannoni antiaerei montati sul tetto delle carrozze. I tedeschi volevano dare una dimostrazione di forza oppure temevano di essere sequestrati ? Sul marciapiede della stazione era schierato un reparto delle SS. 

Nella delegazione italiana era nato un problema: fare il saluto fascista per dimostrare ai tedeschi che niente era cambiato in Italia? Ridicolo; ma i funzionari del seguito sono stati invitati a farlo. Con la delegazione sono arrivati Hans Georg Mackensen, ambasciatore tedesco a Roma, e Eugen Dollmann. Dollmann, 43 anni, indossa l’uniforma di colonnello delle SS, ma sembra che non lo sia; molti ritengono che sia il capo dei servizi segreti; sicuramente è il personaggio più misterioso e più potente dei tedeschi in Italia, Nella seduta mattutina si è parlato di politica. Joachim Ribbentrop ha subito chiesto chiarimenti; ma il tono e il contegno, ricorderà Eugen Dollman,
“sono di una freddezza talmente offensiva che da ogni frase e da ogni mossa emana la più cordiale disistima per i suoi interlocutori”. 
Raffaele Guariglia, che prima di partire ha fatto sapere agli angloamericani, per mezzo dell’ambasciata a Lisbona, il significato dell’incontro, risponde che il cambiamento avvenuto era puramente di ordine interno e ricorda che il capo del governo Badoglio aveva dichiarato che la guerra sarebbe continuata.
“E avete avuto – chiede Ribbentrop - conversazioni con inglesi o americani?”,
“No” risponde Guariglia. 
Un tema ancor più delicato è toccato nella seduta del pomeriggio: la presenza militare tedesca in Italia. Dice il generale Ambrosio:
“Il Comando supremo italiano è rimasto sorpreso della rapidità con la quale sono state inviate divisioni tedesche in Italia senza preventivo accordo”.
Risponde Wilhelm Keitel:
“Il Comando italiano non si sente più padrone in casa sua? E’ sicuramente un equivoco”. 
Al che Guariglia replica:
“Il modo in cui le truppe tedesche entrano in Italia in questi giorni ha suscitato l’impressione che esse venissero non a scopo militare, ma in servizio di ordine pubblico”.
E Ribbentrop: “Non disponiamo di truppe se non per combattere”. 
La giornata era finita. I commiati sono stati freddi. Nessun italiano è andato alla stazione a salutare gli ospiti che partivano. Questo è stato l’ultimo incontro fra italiani e tedeschi. L’Asse, cioè l’intesa stipulata fra il Terzo Reich e il Regno d’Italia il 24 ottobre del 1936, era in fin di vita dal 25 luglio; oggi è morto.


Badoglio incarica quindi il generale Castellano a recarsi in Spagna a trattare con il Comando Alleato, parte il 12 agosto.

Giuseppe Castellano ha cinquanta anni, è nato a Prato ma di origini siciliane; è il più giovane generale di stato maggiore ed è il “generale addetto” a Vittorio Ambrosio, capo di Stato maggior generale. È partito da Roma la sera del 12. L’iniziativa è di Ambrosio, all’insaputa, ufficialmente, del capo del governo Badoglio, del ministro degli esteri Guariglia, a anche del re. Nessuno dei tre lo sa o afferma di saperlo; così, caso mai, potranno sempre dire ai tedeschi che non erano a conoscenza della missione. In realtà – scriverà il generale Carboni – lo sanno anche gli uscieri di palazzo Vidoni, sede del Comando supremo, e anche “alcune donnine di Roma, frequentate dal generale Castellano”

Castellano giunto in Spagna si trova innanzi il delegato del gen. Eisenhower che gli consegna una bozza dell'Armistizio che gli Alleati avevano già preparato. All'Armistizio viene allegata anche una nota (riferita all'incontro tenuto in Canada tra Churchill e Roosvelt) con la quale gli Alleati dichiarano di poter rivalutare la posizione dell'Italia nel caso in cui si schierasse contro i tedeschi.

Castellano si accorge che su quella bozza non ci sono margini di trattativa e rientra in Italia.
“Di ritorno a Roma, non trovo Ambrosio. Se ne sta andando (bella fortuna!). Faccio quindi il mio rapporto a Rossi. Gli sottolineo che è urgente che io incontri Badoglio la mattina stessa. È importante che sia presente anche Guariglia. Alle 11 veniamo ricevuti dal capo de governo. Gli riassumo gli eventi del mio viaggio e gli leggo i termini dell’armistizio. Ho la netta sensazione che Badoglio sia un imbecille. Guariglia obietta che non possiamo chiedere l’armistizio. Se lo facessimo, i tedeschi ci farebbero a pezzi. A suo parere, è meglio che gli Alleati invadano l’Italia senza che le truppe italiane oppongano resistenza (facendo, di fatto,la figura dei vigliacchi). La resa italiana verrà solo quando gli Alleati si saranno saldamente installati nel nostro territorio. È evidente che Guariglia è terrorizzato. Niente potrà andare per il verso giusto con un imbecille a capo del governo e con un vigliacco a dirigere la diplomazia italiana”.
Nel frattempo il Governo italiano ed il Re continuano a tenere un atteggiamento ambiguo con i tedeschi continuando a garantire la fedeltà. Agli Alleati viene richiesto che in concomitanza con l'annuncio dell'Armistizio ci sia uno sbarco alleato nei pressi della Capitale.

Dal testo di Enzo Capaldo : a Madrid, dove I'incontrai dopo la sua fuga dall’Italia, il generale Roatta mi raccontò infatti che il capo di S.M. generale Ambrosio, prima di partire per una riunione con i tedeschi che si svolse a Bologna il 16 agosto del 1943, gli accennò alI'eventualità di un armistizio con gli angloamericani ma ciò nonostante, con la massima improntitudine, discusse lo schieramento delle forze italo-tedesche per la difesa della Penisola contro sbarchi alleati. Sempre a Bologna, in quella stessa circostanza, Roatta chiese e ottenne una divisione germanica in più per rinforzare la Sardegna e allorché, nel corso di una delle tante indagini sul suo comportamento per la mancata difesa della capitale, gli fu domandato il perché di una così strana richiesta, rispose che fecero altrettanto Ambrosio e Badoglio per evitare che i tedeschi scoprissero la verità sulle trattative che erano già in corso con il nemico.
A rendere, comunque, più ambigua la situazione, verso il 20 di agosto, accadde un altro fatto che ha dell’inverosimile ma che rispecchia quali fossero i veri propositi di Badoglio. Interpellato dal capo di S.M. generale, il Maresciallo rifiutò la proposta di
“orientare i comandi periferici nei Balcani su quanto sarebbe successo” e aggiunse di aver preventivato anche la perdita di mezzo milione d’uomini, piuttosto che “soggiacere alle ben più gravi conseguenze di un’immediata reazione germanica provocata da eventuali indiscrezioni …”
Il vecchio Maresciallo, viveva in preda al terrore e ogni mattina, infatti, allorché il generale Carboni, quale Commissario del SIM, si recava a rapporto, capitava che talvolta vi si recasse anche due volte nella stessa giornata, Badoglio tirava un lungo sospiro, scrollava la testa e ripeteva la solita litania:
“Anche stanotte, i tedeschi non mi hanno prelevato!”
Faceva una pausa e aggiungeva: 
“Ecco in che pasticcio mi ha messo il Re!”.
In altre parole, pavido e incapace di dominare la situazione che giorno dopo giorno gli sfuggiva di mano, era più preoccupato della propria sorte che di quella del Paese che s’avviava allo sfascio.
Del resto, come si comportò durante l'ultimo, drammatico Consiglio della Corona che si tenne al Quirinale, prima della precipitosa partenza per Pescara e nel castello di Crecchio, in attesa dell’imbarco sulla corvetta “Baionetta”?
In proposito, esistono due testimonianze ineccepibili, una è del generale Luigi Marchesi, a quell’epoca giovane maggiore addetto al capo di S.M. generale Vittorio Ambrosio e l’altra è del generale Paolo Puntoni che, in veste di primo aiutante di campo generale, era, diciamo così, l’ombra di Vittorio Emanuele III.
Da entrambe le dichiarazioni si ricava un quadro desolante, sia morale che intellettuale, fornito da individui che pur investiti di altissima autorità si dimostrarono incapaci di fronteggiare gli eventi, dotati di discutibile amor patrio e pronti a qualsiasi compromesso pur di salvare i propri averi e la propria pelle.
Sebbene di grado piuttosto modesto rispetto a quello di vari partecipanti al consiglio, (c’erano infatti, attorno a un tavolo ovale, il Re, Badoglio, Carboni, Ambrosio, I’ammiraglio De Courten, Guariglia e alcuni altri ministri), Marchesi che conosceva a menadito i retroscena delle trattative per l’armistizio, prese la parola e manifestò il proprio disappunto allorché Badoglio e Carboni, per timore delle reazioni germaniche, si opposero al lancio di paracadutisti USA su Roma e al contemporaneo atterraggio, sui campi attorno all’Urbe, della 82a divisione avio trasportata americana.
Il perché del rifiuto, Marchesi lo spiega con una battuta tagliente:
“Paura, una forsennata paura fisica dei tedeschi. Badoglio, era in preda al panico. . .”.
A Crecchio, secondo il racconto di Puntoni, successe lo stesso.
“Mentre il Re è assolutamente tranquillo – annotò nel suo diario il generale – Badoglio appare distrutto… È pallido, preoccupato e ossessionato dal terrore, che del resto manifesta palesemente, di cadere nelle mani dei tedeschi. La frase che ripete sovente è “Se ci prendono, ci tagliano la testa a tutti…”

Macrolibrarsi 

29 agosto. Le direttive del governo Badoglio non tanto per assicurare l’ordine pubblico, quanto per contrastare ogni manifestazione che possa far capo al Partito Comunista (clandestino) e per evitare disordini che possano essere interpretati dalle autorità tedesche come segno di dissociazione dell’Italia dall’alleanza con la Germania sono confermate dal telegramma inviato oggi dal ministro della guerra, Antonio Sorice, al Comando supremo e alla presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministro parla addirittura di usare le artiglierie :
“Ore 10 di oggi masse operaie sono entrate ovunque negli stabilimenti in perfetta apparente calma. È evidente trattarsi di ordini provenienti da un unico centro direttivo. Ordinato a Corpi armata e difesa di utilizzare sosta per mettere a punto organizzazione repressione inflessibile. A Torino presso due reparti Fiat iniziato sciopero bianco. Arrestati istigatori e deferiti tribunale militare per immediato procedimento. È in corso intervento con artiglierie contro fabbricati reparti predetti se operai non obbediscono intimazioni ripresa lavoro”.
In giornata il comandante della difesa territoriale di Torino, Enrico Adami Rossi, invia questo telegramma ai dipendenti comandi militari della regione, alla questura e al prefetto di Torino :
“L’abbandono del lavoro o l’astensione dallo stesso incrociando le braccia, oltre ad essere una contravvenzione alla mia ordinanza del 26 corrente, è una forma di ostruzionismo e di boicottaggio al lavoro per la produzione di guerra ed un vero e proprio tradimento della nazione in guerra. Di conseguenza non appena tale astensione si manifesti, occorre sia stroncata. Si intimi la ripresa immediata del lavoro dando cinque minuti di tempo, avvertendo che se il lavoro non sarà ripreso, sarà imposto con la forza. Se allo scoccare del quinto minuto continuerà l’astensione, si faccia fuoco con qualche breve raffica, non sparando in aria o per terra, ma addosso ai riottosi. Dopo la raffica ripetere per una volta l’intimazione e, non ottenendo lo scopo, sparare raffiche a piccola distanza l’una dall’altra sino ad ottenere lo scopo, ossia l’esecuzione dell’ordine”.
Il generale Adami Rossi tributerà questo encomio solenne (è raccontato nella “Storia del movimento operaio torinese durante la Resistenza” di Giorgio Vaccarino) al caporale Franco Malagoli :
“Con rapido intuito e piena comprensione del suo dovere, in relazione alle direttive ricevute, lanciava una bomba a mano contro un gruppo di operai che, riottoso, faceva opera di sobillazione alla ripresa del lavoro, come era stato intimato, ferendone alcuni e ottenendo la completa ripresa del lavoro”. 
Dal 26 luglio all’8 settembre, tra scioperanti, dimostranti e disubbidienti vi saranno novantatré morti e 356 feriti, 3500 condanne a varie pene detentive, trentamila persone in stato di fermo; più, in 45 giorni, di quanto abbia fatto Mussolini in vent’anni. Lo scrive uno storico di quel periodo, Silvio Bertoldi, nell'articolo "BADOGLIO Quarantacinque giorni da tiranno" sul “Corriere della sera” del 4 ottobre 1995. Lo si può leggere sul sito delCorriere della sera, il commento di Indro Montanelli sull'articolo : 
(...) "Silvio Bertoldi è senza alcun dubbio il più serio e informato biografo di Badoglio, che a sua volta è il personaggio della recente storia italiana che più si presta al processo e alla condanna". (...)

Poi "combinazione" parla di altro, un personaggio assai ambiguo : Colonia Italia. Giornali, radio e tv: così gli Inglesi ci controllano. Le prove nei documenti top secret di Londra di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella

la firma dell'Armistizio corto (in borghese
il gen. Castellano, il gen. americano Bedell
Smith sta firmando)
L'Armistizio "corto" viene firmato nel tardo pomeriggio del 3 settembre a Cassibile vicino a Siracusa, nei pressi della chiesa parrocchiale.

Gli Alleati vogliono che l'Armistizio venga annunciato il giorno 8 settembre, il Governo italiano s'illude che questo possa essere spostato al 12.

Nello stesso giorno, mentre Castellano firmava, Badoglio in un incontro al mattino alle ore 9,30 con l’Ambasciatore tedesco a Roma, che forse ha sentore di cosa sta accadendo, chiede con apprensioni quale sia l’atteggiamento dell’Italia, che Hitler è diffidente, e vuole sapere cosa bolla in pentola. Badoglio lo tranquillizza :
"Sono il più vecchio generale d’Italia, mi chiamo Badoglio, mi riesce incomprensibile la diffidenza di Hitler; vi dò la mia parola d’onore che marceremo con voi fino in fondo, abbiate fiducia".
Anche il Re Vittorio Emanuele III, presente al colloquio, ribadisce la fedeltà e la lealtà nei confronti dell’alleato
"Dica al Furher che l’Italia non capitolerà mai, è legata alla Germania per la vita e per la morte
Arriva il fatidico 8 settembre e gli Alleati non sentono alla radio italiano il proclama, alle 17.30 Radio Algeri nè dà notizia e alle 18 dichiara alla stessa radio :
"The Italian Government has surrendered its Armed Forces unconditionally" - "Il Governo italiano ha dato ordine alle sue forze armate di arrendersi senza condizioni".

 

Non contento del disonore totale non trovò di meglio tra ottobre e dicembre del 1943 per soddisfare i desideri inglesi di smantellare la rete dei servizi informativi italiani, se li vendette, di ordinare quanto segue,  un'azione inqualificabile, senza precedenti di stampo "coloniale" da parte inglese, meritevole di corte marziale, rimasta occultata, ora  depositata in documenti  all’Archivio di Stato di Como.

Il generale Vittorio Emanuele Terragni nel 1948 così ricostruisce lo svolgersi di quegli avvenimenti:
«Il 23 settembre 1943 mi fu consegnato a mano dall’addetto militare britannico, venuto nel mio ufficio a trovarmi per la prima volta, un messaggio [in lingua inglese] a me diretto dal generale Ambrosio, capo di stato maggiore generale, nel quale mi si ordinava di lavorare per il futuro in stretta collaborazione con i due Centri locali del Sim [Servizio informazioni militare] e con la rappresentanza diplomatica britannica mediante scambio di informazioni».
Pareva cosa normale essendosi appena concluso l’armistizio con gli angloamericani. 
«Sennonché, alcuni giorni dopo, e cioè il 4 e 5 ottobre, i due capi Centro [responsabili delle attività di spionaggio e controspionaggio dell’esercito] furono direttamente e separatamente convocati da un funzionario dell’Intelligence Service, un certo De Salis, addetto all’ambasciata britannica di Lisbona, e ufficialmente richiesti di comunicare tutti i nomi a rispettiva conoscenza, degli elementi che in qualunque modo fossero stati identificati come al servizio dell’Intelligence Service; di segnalare nominativamente tutti gli informatori, retribuiti o meno, italiani o stranieri, che avevano lavorato per i nostri servizi di informazione e di comunicare tutte le notizie che i capi Centro stessi possedessero in ordine all’attività e all’organizzazione dei servizi di informazione della Germania».
 Questa richiesta di delazione, che il generale italiano definisce «indegna e inaccettabile», fu rifiutata dei responsabili della nostra rete di intelligence presente in Portogallo, non disponibili a quel tipo di resa che inoltre avrebbe leso gli agenti 'coperti' portoghesi nei confronti delle loro autorità nazionali. Un'azione simile era contro l’onore militare, e ledeva il senso di lealtà e di fedeltà alla nazione che accompagna il giuramento di un servitore dello Stato come è un soldato. Alla fine di ottobre, a far crollare uno dei responsabili del nostro apparato di intelligence militare in Portogallo, fu un telegramma di Badoglio, dove ordinava di consegnare al funzionario britannico dell’Ufficio controllo passaporti di Lisbona 
«i dettagli relativi alla nostra organizzazione informativa, compresi i nomi dei nostri agenti e tutti i metodi di funzionamento sia italiani sia tedeschi a nostra conoscenza».
In un successivo ordine scritto, di dicembre 1943, Badoglio ordinava addirittura al capo del presidio offensivo del SIM a Lisbona, il tenente colonnello Gino Clarej, la ricostruzione dei contenuti dei carteggi d’ufficio, di natura operativa e informativa, che erano stati bruciati il giorno stesso dell’armistizio.

Tutto questo accadeva in un paese sensibile e neutrale come il Portogallo dove erano passati i contatti segreti tra Germania e Inghilterra che prepararono il misterioso volo in Scozia del vice di Hitler, Rudolf Hess, i negoziati segreti per l’armistizio dell’8 settembre 1943, e anche il passaggio di apparecchiature ed esplosivi che crearono in Italia la resistenza, da parte del SOE (Special operations executive), la branca delle operazioni speciali dell’Intelligence Service, nazione dove ripararono anche il Re d'Italia in esilio e Dino Grandi.

Questa azione, come normale fu in seguito criticata da alcuni ufficiali angloamericani e dagli stessi addetti militari sia britannico che statunitense a Lisbona, che erano soldati e persone d’onore.

Il tutto causò, per protesta la richiesta del deluso generale monarchico alla messa a riposo, rischiando la corte marziale, i tedeschi informarono Mussolini che lo reintegrò come agente della Repubblica sociale italiana in Portogallo.

Si scopre inoltre che fin dai primi mesi del 1942, il traditore Badoglio tramite suoi agenti aveva contattato gli inglesi per trattare una resa e aveva anche proposto di formare un esercito parallelo che combattesse al fianco degli alleati.

Certo aveva ragione Mussolini su quanto successe politicamente in seguito e anche in questi giorni, pare avesse la "palla di cristallo" come possiamo vedere qui : Quel Bilancio attivo. Osservazioni stranamente profetiche di Mussolini
casablanca

la guerra del re

Tutto fece la massoneria
Dino Grandi era uno dei gerarchi del Regime fascista, stretto collaboratore di Mussolini da più di 20 anni. Considerato più un conservatore di destra che un fascista (vedete che c'è differenza, una enorme, incolmabile differenza NdR), vedeva il fascismo come un fenomeno effimero, confinato nella durata della vita di Mussolini. Esperto diplomatico, era stato ministro degli Esteri e ambasciatore nel Regno Unito: fermo nemico della Germania, con una larga cerchia di amicizie nell'establishment britannico (era amico personale di Winston Churchill), era stato spesso considerato il successore naturale di Mussolini. Sebbene personalmente devoto al Duce, del cui carattere e dei difetti era ben conscio, era tuttavia convinto che ad alcuni suoi ordini si dovesse disobbedirgli. Il 25 marzo 1943 il Re aveva conferito a Grandi il collare dell'Annunziata, permettendogli così di essere chiamato "cugino del Re" e conferendogli facoltà di libero accesso alla Casa Reale.

A metà maggio il Re iniziò a considerare il problema di come uscire dalla guerra: era il pensiero espressogli dal Duca Pietro d'Acquarone, Ministro della Real Casa, molto preoccupato per il futuro stesso. L'opinione pubblica italiana, che aveva atteso per mesi un segno da parte del Re, iniziava a volgersi contro la monarchia. Alla fine di maggio due alte personalità dell'epoca liberale, Ivanoe Bonomi e Marcello Soleri, furono ricevuti da d'Acquarone e dall'aiutante di campo del Re, il generale Puntoni. Entrambi premettero sui consiglieri reali consigliando di far arrestare Mussolini e di nominare un Governo militare. Il 2 e l'8 giugno furono entrambi ricevuti dal Re, ma rimasero frustrati per la sua inazione. Il 30 giugno Bonomi incontrò il principe Umberto e propose i nomi di 3 generali - Ambrosio, il maresciallo Pietro Badoglio, il maresciallo Enrico Caviglia - come candidati a succedere a Mussolini. Il 4 luglio Badoglio fu ricevuto da Umberto, che gli fece capire che la Corona non si opponeva più a un cambio di regime. Il giorno seguente, Ambrosio propose al Re di nominare Badoglio o Caviglia alla testa del Governo che avrebbe sostituito Mussolini. A favore della candidatura di Caviglia svettavano il suo coraggio, la sua onestà e le posizioni antifasciste, ma era considerato troppo vecchio per affrontare i perigliosi eventi e, inoltre, un esponente di alto livello della Massoneria. Badoglio, che aveva rassegnato le proprie dimissioni da Capo di Stato Maggiore dopo la disfatta greca nel 1941, era divenuto un acerrimo nemico di Mussolini e stava aspettando solo l'occasione propizia per vendicarsi. Oltre a ciò, egli era amico del Duca d'Acquarone, che era stato il suo aiutante di campo, ed entrambi, come Caviglia, massoni. Una collaborazione tra i due Marescialli era tuttavia impensabile, dato che Caviglia odiava Badoglio, definendolo una volta un
«cane da cortile che va dove c'è il boccone più grande».
Il 4 giugno il Re concesse un'udienza a Dino Grandi, che era ancora il presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, pur essendo stato rimosso dal Governo.

Una settimana prima della riunione del Gran Consiglio, e due giorni prima dell'incontro detto di Feltre (ma tenutosi in realtà a San Fermo, frazione di Belluno) fra Mussolini e Hitler, Heinrich Himmler riceveva un'informativa che anticipava le manovre in corso per deporre il Duce e sostituirlo con Pietro Badoglio. Il documento fa ripetuto riferimento al re Vittorio Emanuele III ed alla massoneria. Il documento ha il timbro "Geheim!" (segreto)

Il 15 luglio il Re incontrò Badoglio, che nel frattempo andava dicendo agli amici che avrebbe organizzato un putsch con o senza il sovrano - e lo informò che lo avrebbe nominato nuovo capo del Governo. Vittorio Emanuele gli spiegò che era totalmente contrario a un governo politico, e che in questa fase non avrebbe cercato un armistizio.

Scritta antibadogliana riapparsa a Verbania-Pallanza (piazza del Municipio) allo sbiadire di una mano di calce data per cancellarla. Testo: "Abbasso Badoglio, abbasso i traditori del PNF".

PopAds.net - The Best Popunder Adnetwork

Proclama Badoglio dell'8 settembre 1943


Pietro Badoglio, capo del governo
italiano dal 25 luglio 1943
al 17 aprile 1944.
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il proclama di armistizio di Badoglio dell'8 settembre 1943 è l'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile firmato dal governo Badoglio I del Regno d'Italia con gli Alleati della seconda guerra mondiale.

Il messaggio, letto dal maresciallo Pietro Badoglio (Capo del governo e maresciallo d'Italia) alle 19:42 al microfono dell'EIAR, annunciò alla popolazione italiana l'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, firmato con gli anglo-americani il giorno 3 dello stesso mese.


I giorni dal 3 all'8 settembre
Dopo la sigla dell'armistizio di Cassibile, Badoglio riunì il governo solo per annunciare che le trattative per la resa erano "iniziate"[1] Gli Alleati, da parte loro, fecero pressioni sullo stesso Badoglio affinché rendesse pubblico il passaggio di campo dell'Italia, ma il maresciallo tergiversò. La risposta degli anglo-americani fu drammatica: gli aerei alleati scaricarono bombe sulle città della penisola. Nei giorni dal 5 al 7 settembre i bombardamenti furono intensi: oltre 130 aerei B-17 ("Fortezze volanti") attaccarono Civitavecchia e Viterbo. Il 6 fu la volta di Napoli[2] Perdurando l'incertezza da parte italiana, gli Alleati decisero di annunciare autonomamente l'avvenuto armistizio: l'8 settembre, alle 17:30 (le 18:30 in Italia), il generale Dwight Eisenhower lesse il proclama ai microfoni di Radio Algeri [3]. Poco più di un'ora dopo, Badoglio fece il suo annuncio da Roma.


Il proclama letto alla radio 
«Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.[4]»
Acquista Online su IlGiardinodeiLibri.it

La fuga di Vittorio Emanuele III e la nascita del Regno del Sud

La fuga dalla Capitale dei vertici militari, del Capo del Governo  Pietro Badoglio, del Re Vittorio Emanuele III e di suo figlio Umberto dapprima verso Pescara, poi verso Brindisi, e la confusione, provocata soprattutto dall'utilizzo di una forma che non faceva comprendere il reale senso delle clausole armistiziali e che fu dai più invece erroneamente interpretata come indicazione della fine della guerra, generarono ulteriore confusione presso tutte le forze armate italiane in tutti i vari fronti sui quali ancora combattevano: lasciate senza precisi ordini, si sbandarono. [5] 815.000 soldati italiani vennero catturati dall'esercito germanico, e destinati a diversi Lager con la qualifica di I.M.I. (internati militari italiani) nelle settimane immediatamente successive.
Più della metà dei soldati in servizio nella penisola abbandonarono le armi e tornarono alle loro case in abiti civili. La ritorsione da parte degli ormai ex-alleati tedeschi, i cui alti comandi, come quelli italiani, [6] avevano appreso la notizia dalle intercettazioni del messaggio radio di Eisenhower, non si fece attendere: fu immediatamente messa in atto l'Operazione Achse ("asse"), ovvero l'occupazione militare di tutta la penisola italiana e il 9 settembre fu affondata la Corazzata Roma, alla quale nella notte precedente era stato ordinato, assieme a tutta la flotta della Regia Marina, di far rotta verso Malta in ottemperanza alle clausole armistiziali anziché, come precedentemente stabilito, attaccare gli alleati impegnati nello sbarco di Salerno.

Nelle stesse ore una piccola parte delle forze armate rimase fedele al Re Vittorio Emanuele III come la Divisione Acqui sull'isola di Cefalonia dove fu annientata; una parte si diede alla macchia dando vita alle prime formazioni partigiane come la Brigata Maiella; altri reparti ancora, soprattutto al nord, come la Xª Flottiglia MAS e la MVSN, scelsero di rimanere fedeli al vecchio alleato e al fascismo. Nonostante il proclama di Badoglio, gli alleati impedirono una massiccia e immediata scarcerazione dei prigionieri di guerra italiani.

Ai militari sbandatisi dopo l'8 settembre che si ripresentarono a fine guerra ai rispettivi comandi, per sistemare la propria carriera interrotta e anche recuperare gli arretrati di paga, venne richiesto di compilare un questionario di ben 97 domande, atto a definirne la posizione disciplinare e amministrativa. [7]


Il dibattito sull'8 settembre come "morte della patria"

Il giurista e scrittore Salvatore Satta nel suo libro di riflessioni De profundis del 1948 definì l'8 settembre la "morte della patria", con riferimento all'implosione dell'intero apparato statale costruito dopo il Risorgimento, aggiungendo che
"la morte della patria è certamente l'avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell'individuo"[8].
L'espressione fu riscoperta da Ernesto Galli della Loggia in un convegno del 1993 [9] e ripresa da Renzo De Felice nel libro-intervista Il Rosso e il Nero del 1995 [10]. Entrambi questi storici hanno sostenuto che il Risorgimento avesse creato un sentimento nazionale italiano che, crollato l'8 settembre, non è più rinato.

Galli della Loggia ha addirittura intitolato un suo libro del 1996 La morte della patria [10], facendo di questa tesi l'argomento dell'intero libro. Ed ha in particolare approfondito come la Resistenza non abbia potuto creare un nuovo sentimento nazionale perché era divisa fra più "anime", alcune delle quali di sentimenti più internazionalisti, se non addirittura contrari agli interessi nazionali (con riferimento al fatto che il PCI sostenesse le rivendicazioni jugoslave in Venezia Giulia)[8].

Questo libro scatenò inevitabilmente una discussione, in cui storici e politici vicini alla Resistenza criticarono la tesi della "morte della patria". Fra gli storici si possono citare Claudio Pavone (Una guerra civile, 1991 [11]) e Nicola Tranfaglia [12]. Sulla questione prese la parola anche il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel 2001 al ritorno da Cefalonia dove aveva commemorato i caduti della divisione Acqui. Tutti costoro hanno sostenuto che la Resistenza e la Costituzione hanno efficacemente fatto rinascere un sentimento nazionale italiano.

Note
  1.  Gigi Di Fiore, Controstoria della Liberazione, Milano, Rizzoli, 2012., pag. 105.
  2.  Gigi Di Fiore, op. cit., pag. 139.
  3.  BBC ON THIS DAY | 8 | 1943: Italy's surrender announced
  4.  Badoglio annuncia l'armistizio dell'Italia, in La Repubblica, 7 settembre 2013. URL consultato l'8 settembre 2013.
  5.  P. Pieri, dal Dizionario biografico degli Italiani, Ist. Treccani (PDF), su museobadoglio.altervista.org. URL consultato il 03-09-2010.
  6.  L’eroica fine della corazzata Roma, su paginedidifesa.it.
  7.  Floriani - 8 settembre 1943 - (Ita), su www.floriani.it. URL consultato il 15 settembre 2015.
  8.  a b Giovanni Pistolato, La morte della patria. Ernesto Galli della Loggia
  9.  Ernesto Galli della Loggia, La morte delle patrie: così entrò in crisi lo stato-nazione sul Corriere della sera dell'8 settembre 2003
  10. a b Giuseppe Rinaldi, L'8 settembre e la "morte della patria"
  11.  Nicola Guerra, Morte e nascita della nazione
  12.  sito Eticapa
  13.  Stefano Caviglia, Ciampi e la Patria, è polemica su La Repubblica del 5 marzo 2001



Sei libero: di condividere, di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera sotto le seguenti condizioni

Articoli correlati

venerdì 31 maggio 2019

I Combattenti della RSI - Repubblica Sociale Italiana - considerati Belligeranti e non le Bande Partigiane da una Sentenza del Tribunale Supremo Militare (N. 747 del 26.4.1954)



Veramente significativo che nel 1954, in pieno periodo post bellico, resistenziale e democristiano il Tribunale Supremo Militare abbia emesso una tal sentenza, ma diversamente ovviamente non poteva essere, i primi in divisa e riconoscibili, i secondi in borghese e possibilmente celati tra il popolo, donne e bambini, veramente eroici, senza contare le porcate criminali che facevano, multiple RAPPRESAGLIE PARTIGIANE - Come i partigiani comunisti facevano eliminare i loro alleati scomodi

Esiste anche una Legge del 9 Gennaio 1951, n. 204, art. 3, comma b (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale” n. 80 del 7 Aprile 1951"Onoranze ai Caduti in guerra" (GU Serie Generale n.80 del 07-04-1951) dove i caduti della RSI sono equiparati dalla Repubblica Italiana a tutti gli altri.


Molto interessanti un paio di passaggi che di fatto basterebbero a chiudere qualsiasi partita :
"Pertanto, il governo del re era un governo che esercitava il suo potere "sub condicione", nei limiti assegnati dal Comando degli eserciti nemici
“Dal parallelo che scaturisce tra il regime del centro-nord e quello del sud appare, adunque, che "de facto", il Governo legittimo e quello di Mussolini avevano una libertà limitata: "de jure", era peraltro, preclusa al governo legittimo, ogni indipendenza, mentre, invece, tale formale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco”.
"Convenzione dell’Aja, art. 4 : il quale dichiara che gli appartenenti alle forze armate delle parti belligeranti hanno diritto, in caso di cattura, al trattamento di prigionieri di guerra, sono prigionieri di guerra i membri delle altre milizie e i membri degli altri corpi volontari, ivi compresi quelli di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e agenti fuori e all’interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purché queste milizie o corpi volontari, ivi compresi i movimenti di resistenza organizzati, adempiano le condizioni seguenti:
  • a) avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati;
  • b) avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
  • c) portare apertamente le armi;
  • d) conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra".
Quello che si evince non è una novità, ma per le persone dotate di un minimo di cervello e non per esaltati dall'ortodossia di partito e dalla propaganda resistenziale di regime, però decretato dal Tribunale Supremo Militare : l'Italia era divisa in due, al sud governava inemico occupante tramite una monarchia fantoccio di traditori, al nord governava una Repubblica autonoma con il solito alleato da tre anni guerra che con militari regolari combatteva contro delle bande di criminali camuffati venduti al nemico, punto


Avevano tentato, nel 1946, come si leggerà in seguito, facendo un evidente illecito, una schifezza, degna di volgari rubagalline non fossero criminali efferati, di salvarsi, ma più che altro rendendo illecite le rappresaglie tedesche, il delitto perfetto, facendo un DDL per equipararsi ai militari ma non alla legge penale militare. Tipo botte piena e moglie ubriaca, si dice da queste parti, il sistema dei loro padroni, tenersi il guadagno e socializzare le perdite, sono immune perchè militare e anche da militare sono immune perchè santificato con un oceano di sangue italiano immolato all'usura straniera e nemica e se lo sono anche messo in costituzione ...
tramite l'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1946 n° 93
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  per  la  guerra,  per  la  marina,  per
l'aeronautica, per il tesoro e per l'assistenza post-bellica:

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente,
ai  sensi  del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
518,  sono  equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari
della  guerra  di  liberazione, impiegati nella zona di operazioni in
azioni di guerra.
  L'equiparazione   suddetta   non   ha   pero'   effetto   ai   fini
dell'adempimento  degli  obblighi  di  leva e dell'applicazione della
legge   penale   militare.   Limitatamente  agli  effetti  economici,
l'equiparazione stessa e' estesa alle donne.
(...) "Solo dopo la defezione italiana noi abbiamo potuto raggiungere la vittoria" (...)
dal "Taccuino segreto" di W. Churchill, primo ministro inglese.
"La resa dell'Italia fu uno sporco affare. Tutte le nazioni elencano nella loro storia guerre vinte e guerre perse, ma l'Italia è la sola ad aver perduto questa guerra con disonore, salvato solo in parte dal sacrificio dei combattenti della R.S.I."
- Dwight David "Ike" Eisenhower - comandante supremo delle Forze USA nello scacchiere europeo nel suo "Diario di Guerra".
"Io non mi pento di aver fatto tutto il bene che ho potuto anche agli avversari, anche ai nemici, che complottavano contro la mia vita, sia con l’inviare loro dei sussidi che per la frequenza diventavano degli stipendi, sia strappandoli alla morte. Ma se domani togliessero la vita ai miei uomini, quale responsabilità avrei assunto salvandoli ?"  
- Benito Mussolini -
Quel Bilancio attivo. Osservazioni stranamente profetiche di Mussolini
"Il disonore planetario, indelebile, ammanta un popolo e una nazione culla della cultura e della civiltà occidentale, a causa di coloro, che, reietti anche dai loro presunti alleati, tradirono in un bagno criminale di sangue l'Italia, autoproclamandosi poi eroi ma in realtà servi del nemico al quale vendettero, prostituendosi, anche la patria e gli italiani oltre che l'anima e le famiglie" ... 

- Arturo Navone - 

La Legione Tagliamento
Ecco la parte conclusiva della sentenza che legittima le Forze Armate della RSI e, nel contempo, non attribuisce agli appartenenti alle formazioni partigiane la qualifica di belligeranti, perché non portavano distintivi riconoscibili a distanza né erano assoggettati alla legge penale militare.
Nel processo contro alcuni ufficiali della "Legione Tagliamento" ricorrenti contro la sentenza del Tribunale Militare di Milano che aveva, tra l'altro negato che la RSI avesse costituito un governo di fatto e che, pertanto, i suoi ordini potessero ritenersi legittimi, il Tribunale Supremo Militare ha pronunziato una sentenza di eccezionale importanza (26 aprile 1954, Presidente Buoncompagni, Rel. Ciardi) che ha affrontato e risolto, con alto senso giuridico e storico, le più dibattute ed ardenti questioni in tema di collaborazionismo. Diamo qui di seguito, fedelmente riprodotto, il testo della sentenza dal quale abbiamo tolto, per amore di brevità, soltanto qualche brano senza intaccare la sostanza delle motivazioni dell'Alta Magistratura Militare.
Ecco il testo della sentenza:
“In questa sede non può trovare asilo passione politica alcuna. Nell'immediato dopoguerra le divergenze politiche e ideali, i risentimenti delle famiglie e degli individui, il sangue sparso e la visione della Patria umiliata, dilaniata e infranta, ebbero indubbiamente influenza sul corso normale della Giustizia, che, attraverso l'Alta Corte e le Sezioni Speciali di Corte d'Assise, pronunciò talvolta severissime ed estreme condanne. Ma oggi che il Paese può dirsi risorto, mercè l'opera costruttiva dei suoi Governi e il sacrificio, l'energia e la forza d'animo di tutto il popolo italiano, la Giustizia deve adempiere con la maggiore serenità ed obiettività possibile la sua missione, sceverando la colpa dall'errore, il delitto dall'azione ritenuta di giovamento nel divenire della Patria, e soprattutto rimanendo nei binari della legge”.
“Questo Tribunale Supremo Militare ricorda l'anelito di pacificazione che pervade tutto il popolo italiano e tutti i partiti, nessuno escluso, anelito tradotto dai singoli Governi che si sono susseguiti, dal 1946 ad oggi, in decreti di Sovrana clemenza, intesi a porre sempre più sullo stesso piano morale tutti gli italiani in buona fede, per modo che tutti si sentano figli della stessa Patria, e non vi siano più dei tollerati, degli umiliati e dei reietti, cui si possa, ad ogni istante, rinfacciare un passato che fu piuttosto opera del fato, che degli individui, salvo la legittima repressione dell'azione delittuosa, da chiunque commessa, secondo i canoni immutabili del puro diritto”.
“Le leggi che continuamente si susseguono in pro della pacificazione (da ultimo la pensione concessa agli appartenenti alla milizia), dimostrano a chiare note, l'indirizzo non solo giuridico, ma altresì etico del Governo e del Parlamento”.
“La cronaca sta diventando storia. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e nei primi anni del dopoguerra, "quelli del Nord" additavano come traditori "quelli del Sud" e viceversa. Gli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana si ritenevano unici depositari dell'onore militare e dell'amor di Patria, e lo stesso ritenevano coloro che avevano seguito il Governo del Re”.
“Un popolo di antica civiltà romana e cristiana, un popolo che ha sempre insegnato al mondo il giusto cammino, era, dunque, diventato un popolo di traditori. Le leggi del vincitore avevano dettato severissime norme contro il collaborazionismo; ma al giudice spettava e spetta di esaminare e vagliare se tradimento ci fu, o se solo vi fu incomprensione o errore”.
“Questo Tribunale Supremo Militare, giudice esclusivo del diritto, sente l'altezza del suo compito, nell'ora in cui è doveroso esprimere una valutazione e un esame approfondito, sereno e obiettivo delle questioni proposte, nel rispetto delle convenzioni internazionali e del diritto intorno, e nello spirito cui oggi si informano Governo e Parlamento”.
“Pertanto appare necessario prendere anzitutto in esame talune questioni fondamentali trattate dalla gravata sentenza e specialmente quelle che concernono il carattere della Repubblica Sociale Italiana, la qualità di belligeranti dei combattenti della Repubblica Sociale Italiana, la posizione giuridica dei partigiani, e, infine, le discriminanti concernenti l'adempimento del dovere e lo stato di necessità”.


Carattere della Repubblica Sociale Italiana

“...Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 la sovranità di fatto o meglio l'autorità del potere legale, fu nella parte dell'Italia, ove risiedeva il Governo legittimo, esercitata dalle Potenze alleate occupanti. Non poteva altrimenti essere, dal momento che, durante il regime di armistizio, permaneva lo stato di guerra e l'occupante era sempre giuridicamente "il nemico"”.
Basti considerare che tutte le leggi e tutti i decreti, compresa la legge sulle sanzioni contro il fascismo (ordinanza n.2 della commissione alleata in data 27 aprile 1945), ricevevano piena forza ed effetto di legge a seguito di ordini degli Alleati). Pertanto, il governo del re era un governo che esercitava il suo potere "sub condicione", nei limiti assegnati dal Comando degli eserciti nemici”.
“Le situazioni contingenti che ebbero a verificarsi per la dichiarazione di guerra alla Germania, per la cobelligeranza e per i comuni interessi esistenti tra lo Stato italiano e gli Stati alleati, non possono mutare e trasformare la situazione giuridica che si era creata secondo quelle che erano le regole del diritto internazionale”.
“Se questi erano gli aspetti giuridici della Sovranità nell'Italia del Sud, non poteva per certo il legittimo Governo italiano, che aveva solo quella limitata potestà che le potenze occupanti gli concedevano, interferire nell'Italia del Nord e del Centro, dove gli alleati non erano ancora pervenuti. La autorità del potere legale era colà in altre mani; una nuova organizzazione politica si era creata, con un proprio Governo, e, cioè, la Repubblica Sociale Italiana, riconosciuta come Stato soltanto dalla Germania e dai suoi alleati”.
“Indubbiamente tale nuovo Stato non poteva essere considerato soggetto di diritto internazionale, con gli attributi della piena sovranità dagli Stati che non lo avevano riconosciuto; esso assumeva, almeno formalmente, la piena personalità giuridica solo di fronte agli Stati che gli avevano conferito detto riconoscimento. Tuttavia non poteva, nel campo del diritto delle genti, negarsi che comunque, un'organizzazione statuale, sia pure di fatto, esisteva, avente capacità giuridica propria e una propria sfera, se pur limitata, di autonomia, la quale ultima, si rilevi, non è sinonimo di indipendenza e di sovranità che altrimenti dovrebbe parlarsi di Stato di diritto”.
“È comunemente accettato nella dottrina internazionalistica che, nel caso si verifichi un movimento insurrezionale, sussiste un governo di fatto in quella parte di territorio assoggettato al controllo degli insorti e sottratta al controllo del Governo legittimo”.
Quest'ultimo perde, "de facto", le attribuzioni e le competenze di diritto internazionale, condizionate all'esercizio della potestà territoriale, essendo ad esso succeduto, in quella parte di territorio, il governo degli insorti”.
“Indubbiamente pressoché immutato era rimasto l'ordinamento giuridico esistente nella Repubblica Sociale Italiana: gli stessi codici, le stesse leggi venivano applicati dagli organi del potere esecutivo e dalla Magistratura. L'organizzazione statuale si manteneva in piedi a mezzo delle autorità preposte (dei Prefetti, delle Corti e dei Tribunali, degli uffici esecutivi, delle Forze Armate e di Polizia)”.
“Evidentemente l'Autorità tedesca ebbe allora ad inserirsi nella vita italiana del centro-nord, con i suoi princìpi e i suoi durissimi metodi di lotta; indubbiamente le autorità della Repubblica Sociale Italiana subirono talvolta la pressione e le direttive del loro alleato, pur opponendosi spesso con energia alle sue iniziative; ma tutto ciò non può mutare la posizione giuridica della Repubblica Sociale Italiana, di essere un governo di fatto, sia pure a titolo provvisorio, che manteneva relazioni diplomatiche con alcuni Stati e intrecciava rapporti internazionali, quanto meno ufficiosi, con molti altri che pur non l'avevano riconosciuta”.
“La storia di tutte le guerre insegna che molto spesso, anche quando trattasi di alleati, che insieme combattono sul territorio appartenente ad uno di essi, lo Stato più forte e più potente finisce col prendere le maggiori iniziative, interferendo nella vita e nella potestà dello Stato meno forte, imponendo le sue direttive e, talvolta, la sua forza e i suoi tribunali (esempio: corpi di spedizione alleati nella guerra 1915-1918 in territorio greco). Tuttavia la situazione di fatto che viene a crearsi tra l'alleato più potente e quello meno forte non incide sul carattere formale e giuridico dell'alleanza. Da ciò consegue che, nella specie, non basta rifarsi ai metodi tedeschi, per dedurne che essi erano gli occupanti e per negare alla Repubblica Sociale Italiana il carattere di un Governo di fatto; né la situazione fluida, durata pochi giorni, tra l'8 e il 23 settembre 1943, giorno in cui Mussolini ebbe a proclamarsi capo dello Stato fascista repubblicano e capo del governo, autorizza a ritenere che solo un regime di occupazione si sia costituito nel centro-nord dell'Italia ad opera delle Forze Armate tedesche. Si dimentica in tal modo che anche le Forze Armate alle dipendenze di Mussolini e di Rodolfo Graziani occupavano il territorio suddetto, che l'ordinanza Kesselring, in data 11 settembre 1943, che assoggettava il territorio italiano alle leggi tedesche, cessò di avere efficacia proprio con il 23 settembre 1943, quando, se pur non ancora proclamata la Repubblica Sociale Italiana (che nacque il 25 novembre 1943), esisteva già il cosiddetto Stato fascista repubblicano”.
“Certo è che in quei giorni, la sovranità dello Stato italiano si ridusse solo ad una consistenza formale e giuridica: il re aveva lasciato la capitale e con il suo Governo aveva, a seguito dell'armistizio, preso contatto con gli alleati, nel nobile intento di salvare l'unità e l'indipendenza d'Italia. Il Governo legittimo potè così incominciare a consolidarsi, secondo le direttive degli alleati, e a lanciare i suoi ordini e i suoi proclami”.
“Dal parallelo che scaturisce tra il regime del centro-nord e quello del sud appare, adunque, che "de facto", il Governo legittimo e quello di Mussolini avevano una libertà limitata: "de jure", era peraltro, preclusa al governo legittimo, ogni indipendenza, mentre, invece, tale formale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco”.
“Quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico e la sua sfera di autonomia nel territorio ad essa soggetto, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al governo legittimo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante l'insurrezione, la situazione che si è creata, e ha la possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine, allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un governo di fatto insurrezionale; ma quando tale capacità non esiste, quando il governo legittimo è addirittura alla mercè del nemico, e l'autorità del governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il carattere di un governo di fatto, secondo i princìpi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica”.
“Pertanto, deve concludersi che la Repubblica Sociale Italiana era retta da un governo di fatto, dalla quale nozione scaturiscono le conseguenze giuridiche che tra breve saranno esaminate”.
“Per esaminare a fondo il problema occorre rifarsi all'origine della belligeranza. Quando fu pubblicato l'armistizio dell'8 settembre 1943, una parte delle Forze Armate italiane non lo accettò e proseguì nelle ostilità contro il nemico, e, cioè, contro gli alleati che avevano messo piede in Italia”.
“Indubbiamente i comandanti dei reparti che non obbedirono agli ordini del governo legittimo violarono la norma di cui all'articolo 168 codice penale militare di guerra, con cui si punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità”.
“Questo fatto non sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti che spettava a tutti i combattenti; di fronte agli anglo-americani e loro alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio non potevano i combattenti italiani - sia pure ribelli agli ordini del Supremo Comando italiano - perdere il loro carattere di belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni internazionali e come è comunemente accettato”.
“Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa. Colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del re, di fronte allo Stato italiano, ma sempre soldati e belligeranti di fronte al nemico”.
“I combattenti che non si arresero ritennero di dover mantenere fede all'alleato tedesco, e fronteggiarono a viso aperto l'avversario, venendo dal medesimo fino all'ultimo trattati come combattenti e come belligeranti”.
“L'articolo 40 del citato regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja dichiara che ogni grave infrazione dell'armistizio, commessa da una delle parti, dà diritto all'altra di rinunciare e, in caso d'urgenza, anche di riprendere immediatamente le ostilità. Nella specie che ci occupa non ci fu infrazione da parte dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità, di terra, di mare, e dell'aria. Ed allora il conflitto non ebbe a cessare: gli alleati fronteggiarono egualmente truppe tedesche e italiane, e solo più tardi, molto stentatamente, si attuò la cobelligeranza coi reparti regolari italiani, fiancheggiati dalle formazioni partigiane”.
Ciò appartiene alla Storia ! Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell'articolo 40 suddetto, che gli appartenenti alle Forze Armate della R.S.I. abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile concepire che tali Forze avessero detta caratteristica solo di fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti italiani”.
“Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di guerra concesso dagli alleati - d'accordo col Governo legittimo italiano - ai militari delle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana, sin dai primi mesi del 1944. Ciò vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di belligeranti ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana, argomentando in maniera erronea e fallace, in base alle norme della legislazione italiana post-fascista, che, come si è rilevato, non ha, sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e alcuna autorità al riguardo”.
“Belligeranti, adunque, erano i combattenti del Centro-Nord, anche se ribelli o insorti e, quindi, punibili secondo il diritto interno in base allo svolgimento di regolari giudizi”.
“Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi suesposta. Accertato che la Repubblica Sociale Italiana concretava un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti. Anche a voler considerare, per dannata ipotesi come fa la sentenza impugnata, i reparti della RSI quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente dovrebbe ad essi riconoscersi la qualifica di belligeranti, perché, comandati da capi responsabili, portavano segni distintivi e riconoscibili a distanza, apertamente le armi, e si conformavano, per quanto era possibile, nei confronti dell'avversario belligerante, alle leggi e agli usi di guerra (i partigiani non erano belligeranti, come si vedrà in seguito); né può far velo a tale soluzione giuridica la caratteristica insurrezionale di detti reparti, poiché l'articolo 1 della Convenzione dell'Aja non fa distinzioni di sorta. D'altronde l'interpretazione pressoché autentica di questi princìpi è fornita dall'articolo 4 della Convenzione di Ginevra, 8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, convenzione che ha reso normativo quello che era già accettato nell'attuazione pratica del diritto internazionale bellico”.
“Infatti il n. 2 del detto articolo 4, prendendo evidentemente le mosse dall'articolo 3 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja il quale dichiara che gli appartenenti alle forze armate delle parti belligeranti hanno diritto, in caso di cattura, al trattamento dei prigionieri di guerra, precisa che "sono prigionieri di guerra i membri delle altre milizie e i membri degli altri corpi volontari, ivi compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto e agente fuori e all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purché queste milizie o corpi volontari, ivi compresi i movimenti di resistenza organizzati, adempiano le condizioni seguenti: a) avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati; b) avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c) portare apertamente le armi; d) conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra".
“Questi princìpi erano stati già applicati durante la guerra, tant'è che gli alleati ottennero dalla Germania il trattamento di legittimi combattenti alle formazioni della "Francia Libera" del generale De Gaulle, nonostante la resa dello Stato francese”.
“L'impugnata sentenza tratta in un modo troppo semplicistico il problema della belligeranza, considerando l'organizzazione militare della Repubblica Sociale Italiana come "rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, e quindi non aventi alcun valore le norme, gli ordini, i vincoli di subordinazione e i poteri gerarchici da essa emanati".
“Pertanto, rifacendosi solo al diritto interno, negando la caratteristica di governo di fatto alla Repubblica Sociale Italiana, che perfino il Pubblico Ministero aveva riconosciuto con serena obiettività e profondità di argomentazioni - pur non traendone le necessarie conseguenze - ha finito col non ritenere la belligeranza degli avversari, per potere, in prosieguo di motivazione, trattare soltanto da ribelli i combattenti della Repubblica suddetta, ed escludere, quindi, le fondamentali discriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità di cui si dirà in seguito”.
“In tal modo, disavvenendo a tutte le norme in materia, si perpetua una particolare valutazione dei fatti che, se era spiegabile nei primi dolorosi anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, nel clima dell'auspicata pacificazione e delle sopite passioni politiche, e nell'austera applicazione del puro diritto”. 
SPEDIRE WEB

Giuseppina Ghersi, una bambina di appena 13 anni, a Genova fu pestata, stuprata e
giustiziata dai partigiani comunisti per essere stata premiata direttamente
da Mussolini per aver svolto con merito un concorso a tema. 
Carattere di non belligeranza dei partigiani 
“Il giudice di merito ha, invece attribuito ai partigiani le qualità belligeranti, con una peregrina interpretazione delle disposizioni vigenti”.
“Sotto il profilo etico deve subito rilevarsi che tale qualifica non può togliere ai partigiani quell'aureola di eroismo di cui molti si circondarono, ben conoscendo che da belligeranti non potevano essere trattati, ed essendo certi che l'avversario - appunto per difetto di tale loro qualità - li avrebbe spietatamente perseguiti. Infatti, i combattenti delle truppe regolari italiane, se fatti prigionieri, non subivano le repressioni dei plotoni d'esecuzione; le subivano, invece, i partigiani che non potevano farsi usbergo della qualifica suddetta”.
“L'impugnata sentenza, si è richiamata alla citata Convenzione di Ginevra, quando si è trattato di qualificare belligeranti i partigiani, dando un'interpretazione arbitraria alle norme surriferite”.
“Al riguardo non vale argomentare che i partigiani fiancheggiavano le truppe regolari italiane, e che facevano capo ai comandi italiani e alleati, per poi dedurne che avevano dei capi responsabili; è necessario, invece, per risolvere la questione, riferirsi esclusivamente alle formazioni partigiane, considerate per se stesse, per quelle che erano e per il modo con cui si manifestarono, senza risalire ai comandanti superiori delle Forze Armate, ben noti e riconosciuti sotto il loro vero nome”.
“All'uopo si osserva: 1) i belligeranti devono avere a capo una persona responsabile per i propri subordinati. Non si comprende come il concetto di responsabilità possa conciliarsi con quello di clandestinità, per cui i capi del movimento partigiano, per non farsi riconoscere, per non essere identificati e traditi, e correre l'immediato rischio di morte, si nascondevano sotto pseudonimi, eliminando, per tal modo, quanto meno le responsabilità di ordine immediato”.
“Non si può dalla pratica verificatasi in guerra, per cui talvolta i capi delle forze avversarie si incontravano per venire a patti, dedurre senz'altro una inesistente giuridica responsabilità dei capi partigiani, che, era invece, accuratamente evitata”.
“2) I belligeranti devono avere un segno distintivo fisso, riconoscibile a distanza. Qui la sentenza è del tutto generica, poiché si limita a citare due montanari che furono denunciati perché avevano un fazzoletto verde; essa poi accenna, genericamente, a quanto ebbe a riferire il teste - on. Ezio Moscatelli - e infine dichiara, per scienza propria e contrariamente ad ogni norma processuale, constare al Collegio che la formazione del Veneto e del Mortarolo portavano i richiesti distintivi di belligeranza”.
“Tali distintivi devono essere fissi e riconoscibili a distanza. Questo doveva dimostrare il giudice di merito e non l'ha fatto”.
“La nostra legge di guerra, approvata con Regio Decreto 8 luglio 1938 n. 1415, dispone all'articolo 25, in armonia con le convenzioni internazionali, che i legittimi belligeranti debbono indossare un'uniforme od essere muniti di distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza”.
“La sentenza non ha affatto dimostrato - e non lo poteva - che esistesse un distintivo fisso di tal genere, comune a tutti i partigiani e riconoscibile a distanza, sostitutivo, in altri termini, della uniforme”.
La lotta clandestina, condotta dai partigiani senza dar quartiere e senza riceverne, imponeva dei metodi e degli accorgimenti che contrastavano coi segni di riconoscimento richiesti. Essi, che pur costituirono il nerbo della resistenza e addussero un apporto fondamentale alla definitiva vittoria delle Forze Armate del legittimo Governo italiano, combatterono una guerra singolare e, per certi aspetti, eroica, sacrificandosi e immolandosi per il bene supremo della Patria. I loro atti di guerra non hanno bisogno di essere legittimati attraverso la qualifica della belligeranza; agirono come agirono, perché tra i reparti fascisti e i reparti partigiani regnavano, quanto più, quanto meno, sistemi di combattimento, di guerriglia, che avevano accantonato, come si vedrà in seguito, le fondamentali norme del Codice penale militare di guerra. La loro opera deve essere apprezzata e riconosciuta, per quanto essi fecero nell'interesse del Paese, salvo la punibilità delle azioni delittuose eventualmente compiute”.
“3) I belligeranti devono portare apertamente le armi. La stessa sentenza riconosce che non sempre ciò era possibile, poiché tale requisito deve essere considerato alla luce della tecnica particolare della guerra partigiana”.
“4) Infine, i belligeranti debbono attenersi alle leggi e agli usi di guerra, sul qual punto il giudice di merito non ha fornito che vaghe indicazioni; ma di questo si dirà meglio in seguito”.
“Pertanto deve concludersi che i partigiani, equiparati ai militari, ma non assoggettati alla legge penale militare, per lo espresso disposto dell'articolo 1 del decreto legge 6 settembre 1946 n. 93, non possono essere considerati belligeranti, non ricorrendo nei loro confronti le condizioni che le norme di diritto internazionale cumulativamente richiedono”.
“Il magistrato ha un vasto campo di valutazione, quello concernente il dolo che, in tema di collaborazione propone il quesito seguente: il giudicabile ha inteso di collaborare all'invasione del tedesco, ha voluto effettivamente tale invasione, o ha ritenuto di agire per una sia pure errata visione del bene e del divenire della Patria? Tale quesito, in altri termini ne pone un altro: è possibile, nonostante la proclamata figura giuridica del "tedesco invasore", ammettere una volontà di collaborazione non rivolta all'evento invasione, ma volta invece al "divenire della Patria"? È possibile pensare che l'agente, lungi dal ritenere la sua opera collaboratrice intesa a favorire l'invasione, abbia, in buona fede, creduto che la Repubblica Sociale Italiana si avvalesse delle forze tedesche per fronteggiare lo stesso nemico (gli alleati), ma non certo per agevolare il tedesco nei suoi piani militari e politici ai danni dell'Italia”.
"La storia dirà un giorno - e la cronaca già si sofferma su questo punto - se i gerarchi della Repubblica Sociale Italiana si opposero, con i mezzi a loro disposizione, ai piani del tedesco, e se mirarono - sia pure ponendosi contro il Governo legittimo - al solo bene dell'Italia, quale essi lo ritennero".
“Certo è che, nella disamina delle responsabilità occorre avere presenti i proposti quesiti in tema di dolo, al fine di accertare quale fu il movente e quale lo scopo per cui si attuò, nei singoli casi, la collaborazione”.
“La Suprema Corte di Cassazione, dopo una prima rigorosa giurisprudenza, che risentiva del clima in cui ebbe a formarsi, ha sin dal primo semestre del 1947, discusso e ammesso la possibilità, nella soggetta materia, delle discriminanti dell'adempimento del dovere e dello stato di necessità”.
“Per lo contrario l'impugnata sentenza ha, con criterio unilaterale, come si è superiormente rilevato, ritenuto che la organizzazione militare della Repubblica Sociale Italiana, era rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, donde nessun valore poteva attribuirsi alle norme, agli ordini, ai vincoli di subordinazione e ai poteri gerarchici che da essa promanavano. All'uopo la sentenza ricorda che, secondo la legge sulle sanzioni contro il fascismo, deve parlarsi di "sedicente Repubblica Sociale Italiana" e che tale appellativo è sintomatico per la soluzione della questione”.
“Deve, in proposito, rilevarsi che il termine "sedicente" intende contrapporre tale Repubblica dello Stato italiano legittimo; essa fu solo "sedicente", perché non ebbe il pieno riconoscimento internazionale, né si sostituì allo Stato legittimo”.
“Queste locuzioni "Stato di diritto", "Stato legittimo", non rispondono pienamente alla terminologia del linguaggio tecnico-giuridico, ma sono utilmente adottate per significare che non si tratta di uno Stato di fatto (altra locuzione praticamente utile), ma dell'unico, vero, legittimo Stato. Con tali argomenti il giudice di merito ha posto il veto e ha risolto ogni premessa per la discussione e l'ammissibilità delle discriminanti parole. È mai possibile che, in tal modo, siano annullati i principi posti dal Codice penale e dai Codici penali militari, da ogni legislazione civile, dichiarando in blocco inapplicabili tali cause di esclusione?”.
“In definitiva, quando la resistenza e l'insurrezione armata assume, in grande stile, forme di organismo militare vero e proprio, quando non si tratta di una ribellione di pochi, ma di imponenti masse, è ovvio che, nei limiti consentiti e in omaggio alle esigenze dell'umanità i governi di fatto non possono essere trattati senz'altro come governi aventi giurisdizione su un'accolita di ribelli e di fuori legge; ché altrimenti, accertata l'originaria e libera volontà di porsi agli ordini della Repubblica Sociale Italiana, risulterebbe imponente il numero dei colpevoli di collaborazionismo, sia pure beneficiati di amnistia; in questa ipotesi la delinquenza politica si sarebbe palesata come generalità di vita vissuta da centinaia di migliaia di uomini e non come eccezione; il che non può essere, perché è l'eccezione che delinque e non la generalità”.
“D'altronde, come può oggi parlarsi più di una accozzaglia di ribelli, quando la Convenzione di Ginevra ha inteso proprio tutelare i movimenti di resistenza organizzata, come sopra è detto?”.
“Più che dall'essere la Repubblica Sociale Italiana un Governo di fatto, le discriminanti in questione traggono origine dalla riconosciuta qualità di belligeranti ai combattenti della Repubblica suddetta. Si comprende che, negata loro tale qualità, ne deriva ch'essi fossero un'accozzaglia di ribelli, di traditori e di banditi, nonostante che imponente fosse il numero dei reparti, degli ufficiali, dei decorati che non vollero deporre le armi; ammessa, invece, tale qualifica nell'indiscutibile spirito delle Convenzioni internazionali dell'Aja e di Ginevra, il problema delle cause discriminanti può e deve senz'altro essere posto e risolto”.
“Lo Stato italiano punisce i suoi sudditi, per l'opera collaborazionistica col tedesco invasore, ma nel contempo è innegabile, per le cose dette che occorre tenere presente l'inquadratura militare della Repubblica Sociale Italiana, delle gerarchie costituite, degli ordini emanati e della legge militare colà imperante (quella italiana); né può da un lato riconoscersi la belligeranza e da un altro negarsi l'esistenza di un ordinamento militare, fondato sull'obbedienza e sulla disciplina militare”.
“...Ciò premesso, per la serena valutazione dei fatti occorre fissare il punto di partenza, che nella sfera dell'ordine psicologico, prende le mosse dell'armistizio dell'8 settembre 1943. Si è rilevato che, inizialmente, una parte delle Forze Armate italiane non volle accettare l'armistizio e proseguì nelle ostilità contro il nemico della guerra sino allora combattuta, intendendo mantenere fede all'alleato tedesco; le armi italiane non furono inizialmente rivolte contro i propri fratelli, e se scontri inizialmente vi furono tra reparti italiani e reparti italiani, più che altro si verificarono per la fatalità delle circostanze”.
“I reparti che avevano seguito l'ordine del Governo legittimo pensarono soprattutto a fronteggiare il tedesco invasore, e, purtroppo, avvenne l'inevitabile, per cui si trovarono di fronte figli della stessa grande Madre. In quei giorni nefasti il potere regio era pressoché annullato, e solo formalmente esisteva, come si è dianzi rilevato, la sovranità italiana. L'esercito era disperso e infranto, gli alleati apparivano vittoriosi, tutto cadeva in rovina e grande era il disorientamento delle coscienze. In tale confusione, nella carenza dei poteri costituzionali, il soldato, l'ufficiale italiano fu chiamato a risolvere il tragico quesito, se mantenere fede all'alleato o ubbidire al Governo del re”.
“Quando si afferma la tesi della libera determinazione dei singoli nella scelta del fronte, si dimentica la tragica situazione cui si è fatto segno, si oblia che la guerra fraterna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse dalla disfatta, che, comunque, tutti gli italiani, salvo pochi, amarono di sconfinato amore la loro Patria, anche errando; che, se si può parlare di collaborazionismo e di tradimento nel senso giuridico, non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati, che rimasero al nord a combattere contro gli alleati e le truppe regie, fossero un'accozzaglia di traditori. Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di valore che ci lasciarono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano”.
“Ricostruita così la verità storica degli avvenimenti, non deve da tale ricostruzione trarsi la stolida illazione che non vi siano colpevoli, poiché non v'ha dubbio che debbono essere inesorabilmente colpiti coloro che agirono in mala fede, eccedettero in faziosità, compirono azioni delittuose, crudeltà efferate ed innominabili sevizie”.
“Tutta l'antecedente esposizione deve servire solo ad obiettare e a serenamente apprezzare i fatti, a non porre senz'altro le premesse di una ribellione, libera nella determinazione e totalitaria nei delittuosi scopi, per cui si giunga inesorabilmente a colpire quanto non è giusto colpire, e si perpetuino i rancori, gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione, che non può essere attuata se non nel clima di una tranquillante giustizia”.
“L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'errore di fatto in cui possono essere caduti taluni imputati, nel ritenere legittimi gli ordini provenienti dagli organi della Repubblica Sociale Italiana, sia inescusabile, in quanto l'illegittimità di tale organismo è elemento di norme penali che quella illegittimità sanciscono. Ciò non è esatto, perché il dolo domina tutti gli estremi del reato, e alla sua ricerca non si sottrae neppure l'estremo della illegittimità”.
“Ma v'ha di più! La tesi del giudice di merito non può essere accolta. Una volta riconosciuto che la Repubblica Sociale Italiana costituiva un governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano essere eseguiti. Non può far velo alla soluzione del quesito, che è di ordine strettamente giuridico, il carattere insurrezionale del Governo suddetto, per trarne l'illazione generica della illegittimità di tali ordini”.
“La legittimità o l'integrità non è in funzione della insurrezione, della ribellione al potere regio, ma va posta in relazione all'organizzazione politica e militare che si era costituita con il suo ordinamento giuridico, con le sue leggi, con le sue autorità”.
Se lo sbandamento delle coscienze e la fatalità degli eventi portò molti combattenti nei quadri militari della Repubblica Sociale italiana, non è esatto parlare a priori, di illegittimità degli ordini, e tanto meno escludere le discriminanti putative, se per giustificabile errore, i soggetti ritennero di adempiere al loro dovere e di agire nello stato di necessità (Art. 59, Ultimo Comma, Codice Penale)”.
STORIA DEL XX SECOLO N. 46 e N. 47 del Marzo e Aprile 1999. C.D.L. Edizioni srl

Acquista Online su IlGiardinodeiLibri.it

Il Massacro dei vinti 25 aprile 1945
COMMENTO DI PIERO PISENTI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE (N. 747 del 26.4.1954)

La larga diffusione che viene data a questa sentenza, all’inizio del secondo decennio dalla fine della guerra, non dovrà rimanere un fatto isolato se si vorrà imprimere più rapido cammino alla revisione che la Giustizia italiana è andata compiendo, attraverso una lunga serie di processi, tra le innumerevoli difficoltà di una legislazione eccezionale rimasta in vita a servizio di pregiudiziali d’ordine politico, che la giurisprudenza ha lentamente ma tenacemente corrose.

In un recente volume dedicato al decennale della "resistenza" ("Dieci anni dopo" di Valiani, Lussu, Calamandrei e altri, Ed. Laterza), abbiamo letto un ampio capitolo nel quale, in sostanza si afferma, lamentando una pretesa inapplicazione o, comunque, una deformante interpretazione delle leggi cielleniste, che "quando uno Stato emana leggi che rimangono inattuate o sono applicate alla rovescia, sarebbe ingiusto accusare il Giudice di incomprensione" :
"la verità è - scrive il Battaglia - che la Repubblica non ha conquistato quella forza politica che le supposero i costituenti".
È molto apprezzabile questa autocritica che proviene da uomini di primo piano nell’oggi dominante mondo politico, ma noi riteniamo che questa confessata debolezza derivi da tutt’altre ragioni, delle quali non si vuol discutere in questa sede, ma non mai dal fatto che la Giustizia dimostri la sua indipendenza e abbia raddrizzato tante storture legislative e riparato tante ingiustizie.

Questa sentenza del T.S.M. ha sollevato le vive proteste di questo scrittore, al punto che questi le ha dedicato un capitolo intitolato: "Il rovesciamento delle posizioni", ma mentre ne vediamo riportate, testualmente, le principali proposizioni, non una parola abbiamo letto a sostegno della critica contenuta in quel titolo.

Perché "rovesciamento"?

Quando la sentenza afferma che, dopo l’8 settembre ‘43, il potere legale nel Sud venne esercitato dagli occupanti anglo-americani, cioè dal "nemico" poiché si era ancora in regime di armistizio, quando si dice che il governo del re era un governo che esercitava il suo potere "sub conditione", cioè nei limiti assegnatigli dal comando dell’esercito anglo-americano, quando si aggiunge che a questo governo legittimo era preclusa, "de jure", ogni indipendenza, mentre tale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana "che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l’autorizzazione dell’alleato tedesco", è legittimo chiedersi in che consista questo lamentato "rovesciamento", mentre si tratta di una realtà di fatto e di situazioni giuridiche inoppugnabili.

Il raffronto tra il governo del Sud e quello del Nord, dal punto di vista della indipendenza dallo straniero, darà sempre risultati per noi favorevoli; vogliamo dire noi, italiani, e non per noi, uomini di parte, perché la indipendenza nazionale, da qualunque parte e sotto qualsiasi insegna difesa, è patrimonio di tutti.

Il T.S.M. ha, dunque, solamente affermato:
  1. I combattenti della RSI hanno diritto di essere riconosciuti belligeranti; 
  2. gli appartenenti alle formazioni partigiane non hanno diritto a tale qualifica, perché non portavano distintivi riconoscibili a distanza né erano assoggettati alla legge penale militare;
  3. la Repubblica Sociale Italiana era soltanto un governo di fatto, ma poteva essere considerata, per errore, un governo legittimo, e pertanto questo errore ha valore discriminante;
  4. i combattenti della RSI, quali appartenenti a formazioni belligeranti, dovevano obbedienza ai loro legittimi superiori e perciò hanno diritto alla discriminante dell’adempimento del dovere.
Queste massime (le quali - diciamo subito - non hanno alcun movente politico) sono in stretta aderenza alle convenzioni internazionali e alla legge italiana sulla condotta della guerra.

Perché dunque, "rovesciamento di posizioni"?

Certo, quando si dichiara dalla più alta Magistratura militare, che i soldati della RSI erano belligeranti, tanto è vero che da parte anglo-americana fu ad essi riservato il trattamento dovuto ai prigionieri di guerra, ne consegue che essi non potevano essere passati per le armi senza un regolare giudizio. E pertanto tutti coloro che furono fatti prigionieri o si arresero dopo il 25 aprile 1945, in obbedienza ai bandi, e poi furono sommariamente soppressi, sono da considerarsi vittime di estrema ingiustizia.
Che la sentenza abbia attuato un "rovesciamento", ma in tutt’altro senso, è fuori di questione. Essa ha rovesciato alcune posizioni di faziosità, ha distrutto definizioni arbitrarie e ingiuriose, ha reso giustizia a tanti italiani, i quali vollero soltanto - sia pure in stato di ribellione ad un governo che la sentenza dimostra svuotato di autorità - combattere "per il solo bene dell’Italia, quale essi lo ritennero".

Se inoppugnabili sono le motivazioni giuridiche della sentenza, elevatissime e tutte intese alla vera pacificazione, sono le considerazioni di carattere etico e storico che essa contiene.

Guerra civile ?
"...la guerra fraterna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse dalla disfatta; tutti gli italiani, salvo pochi, amarono di sconfinato amore la loro Patria, anche errando... Non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al Nord e combatterono contro gli Alleati e le truppe regie, fossero una accozzaglia di traditori.
Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di valore che ci lasciarono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano".

Naturalmente, il magistrato doveva - dopo queste premesse d’ordine generale - affermare il suo compito, quello che consiste - dopo ricostruita la verità storica degli avvenimenti - nel colpire le singole azioni delittuose; ma questo compito punitivo è illuminato dal monito solenne che non si possa inesorabilmente colpire quando colpire non è giusto, né si debbano "perpetuare i rancori, gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione, la quale non può essere attuata se non nel clima di una tranquillante giustizia".


La sentenza ha dunque scritto un capitolo di storia, prefazione e premessa a quella completa ricostruzione obiettiva di un drammatico periodo della vita italiana che, se fu tumulto di lotte e di sangue, è tuttavia illuminato dalla luce del sacrificio e della fedeltà a ideali che non tramontano.

Può dirsi che fin qui la necessaria polemica, materiata di affermazioni e negazioni, di accuse e di rivalse, non abbia offerto da parte nostra quella organica documentaria dimostrazione di cui la pubblica opinione è stata sempre in attesa. Da ciò l’importanza e la necessità di far conoscere il responso della Giustizia sulle più ardenti questioni di fatto e di diritto scaturite dal tempo della RSI.

Soltanto a questo modo sarà preparato il terreno per edificare, attraverso la uguaglianza dei diritti, la nuova solidarietà nazionale con la indispensabile partecipazione di tutti quanti consapevolmente fecero parte della Repubblica Sociale Italiana.

 Piero Pisenti (Guardasigilli della RSI)
 STORIA DEL XX SECOLO N. 46 Marzo 1999. C.D.L. Edizioni srl
Logo NaturPlus
Fonte laltraverita


Sei libero: di condividere, di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera sotto le seguenti condizioni.

Articoli correlati

Benito Mussolini dedica la sua ultima lettera al popolo italiano

Comunisti: ne uccise più Stalin con il compagno Togliatti che Mussolini